Il Superbonus 2024 continua a supportare interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Gli interventi possono essere “trainanti” (accesso diretto alla detrazione) o “trainati” (usufruibili solo se eseguiti con i primi). La detrazione è del 70% per tutto il 2024 e scenderà al 65% nel 2025.
Per usufruire dei Bonus Fiscali al 70 e 65% e soprattutto per gestire correttamente il meccanismo della cessione del Credito d’Imposta è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di gestire tutti gli step burocratici ed esecutivi al fine di evitare qualsiasi difformità e rischio di recupero degli importi ceduti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Attraverso la collaborazione sinergica e competente di tutti i professionisti e delle maestranze coinvolte gestiamo e supervisioniamo costantemente tutti gli aspetti del progetto, fino alla realizzazione completa delle opere.
L’Ecobonus 2024 offre detrazioni fiscali per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli immobili, come l’installazione di cappotti termici, pompe di calore e caldaie efficienti. Particolare attenzione è rivolta alle tecnologie basate su fonti rinnovabili di energia. Questo bonus rientra nella disciplina ordinaria del TUIR, art. 16-bis, con agevolazioni del 50% o 65% su una spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Per i condomini e gli edifici con 2-4 unità, la detrazione può raggiungere il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025.
Il Sismabonus 2024 incentiva interventi per migliorare la sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli nei centri storici. La detrazione ordinaria è del 36% su un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, ma può aumentare fino al 85% in caso di riduzione di due classi di rischio sismico per i condomini nelle zone sismiche 1-2-3. Nel 2024, la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro. Anche per il Super-sismabonus, riservato a condomini e edifici con 2-4 unità, le detrazioni sono del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025
Puoi beneficiare di questa detrazione se contestualmente stipuli una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.